| Cassazione. Non si può licenziare chi “picchetta” durante uno sciopero |
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| Scritto da Alessandra Valentini |
| Martedì 30 Marzo 2010 16:20 |
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Insomma una buona notizia, almeno in parte, visto che i fatti, cioè lo sciopero in questione ed il licenziamento di un operaio di un’azienda di motori della provincia di Napoli, risalgono al 2000. La Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento da parte dell’azienda, poiché ha ritenuto tale provvedimento “sproporzionato” rispetto all’episodio e comunque non lesivo del “rapporto di fiducia” col datore di lavoro. La sezione lavoro di Piazza Cavour ha così confermato quanto già stabilito dalla Corte d'Appello di Napoli, cioè il reintegro dell'operaio già disposto dal Tribunale di Avellino, che in primo grado aveva anche condannato la società al risarcimento delle retribuzioni non versate. Il ricorso in Cassazione era stato presentato dal datore di lavoro, ma la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, spiegando che la condotta del lavoratore "non poteva non definirsi illegittima in quanto tesa alla compressione dell'altrui diritto all'espletamento della prestazione lavorativa, pur garantito dall'articolo 4 della Costituzione, così come al diritto della parte datoriale alla prosecuzione della attività aziendale che persiste anche durante lo svolgimento di uno sciopero", ma tale condotta pur censurabile e come tale stigmatizzata dai giudici, "non appariva idonea a giustificare l'irrogazione della massima sanzione disciplinare", cioè il licenziamento. Il fatto addebitato all'operaio, continuano i giudici, non è stato connotato da "tale gravità da scuotere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, sia in considerazione di profili oggettivi connessi alla condotta materiale che non era sfociata in plateali atti di violenza nei confronti di altri dipendenti, sia per l'elemento intenzionale che aveva sorretto la condotta del lavoratore, plausibilmente condizionato dall'incandescente clima che improntava le relazioni sindacali all'epoca dei fatti”. Non sussistono i motivi per il licenziamento “per giusta causa”.
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