Sabato 04 Febbraio 2012
Reddito minimo. Dal Tribunale costituzionale tedesco un segnale importante PDF Stampa E-mail
Scritto da DirittiDistorti   
Venerdì 26 Marzo 2010 07:42

Dal sito www.pratichesociali.org riportiamo questo interessante articolo su un pronunciamento della Corte tedesca in merito al reddito minimo e agli aiuti sociali in genere...

La sentenza sottolinea come la “minima sussistenza” sia da garantire a tutti ma essa deve anche essere compatibile con la “human dignity”, la quale non può coincidere con la semplice possibilità per le persone di sopravvivere.
Dalla Corte tedesca un segnale per l’Europa dei diritti: primo tra tutti il reddito sganciato dal lavoro. Il Tribunale costituzionale tedesco, la più illustre ed ascoltata Corte nazionale del vecchio continente, il 9.2.2010 ha dichiarato il cosiddetto “sistema Hartz IV”- che raggruppa gli aiuti sociali e gli assegni di disoccupazione voluto dal cancelliere Schröder nel 2005 – in parte incostituzionale in quanto il sistema di sussidi previsti viola l’art. 1 e l’art. 20 della Costituzione tedesca, che recitano - rispettivamente - “ La dignità dell’uomo è intangibile” e “La repubblica tedesca è uno stato federale democratico e sociale”, letti in connessione tra loro. Come noto la higher law tedesca non contempla un elenco specifico di diritti di natura sociale (come la nostra) , ma li riassume nella “clausola di socialità” dell’art. 20, sicché la Corte ha in sostanza stabilito le conseguenze, in materia sociale, del principio di intangibilità della dignità personale. Si è stabilito che il livello di sussidi per persone impiegabili pari a 359 euro mensili e quelli stanziati per gli altri partecipanti al nucleo familiare sono troppo bassi, essendo stati addirittura ridotti nel 2005 per indurre i disoccupati a trovare ad ogni costo un lavoro. Insomma il supremo organo giurisdizionale tedesco afferma con grande limpidità che la garanzia di un minimo vitale è un diritto incomprimibile della persona e che lo stato deve trovare i mezzi necessari per tutelarlo nella realtà e in tutte le sue connotazioni “sociali, culturali e politiche”. Certamente l’esatta entità di questi mezzi rimane nella discrezionalità del legislatore; per questo la Corte, per arrivare alle conclusioni prima ricordate, compie un accertamento in concreto sulle risorse concesse alle persone in difficoltà (per Il sole 24 ore oltre 6 milioni: cfr. “ Bocciati i sussidi: troppo bassi” in Il sole 24 ore 10.2.2010), escludendo la loro sufficienza e l’inconsistenza dei parametri utilizzati dal governo per fissare il livello della prestazioni. Non vi è dubbio che le affermazioni della Corte tedesco siano costituzionalmente esplosive perché consentono di irradiare dal principio di “dignità della persona” conseguenze sociali stringenti ed a largo raggio, non sottoposte al test della “risorsa dei mezzi”, nel senso che lo stato “deve” trovare le risorse per garantire a tutti “a subsistence minimum”. In Europa si dovrebbe regolare analogamente, sulla base dell’art. 1 della Carta di Nizza, ripreso dall’art. 1 della Costituzione tedesca, ed all’art. 34, terzo comma che già, peraltro, è formulato in stretta connessione con il primo (“diritto all’assistenza sociale e abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa”); seguendo le indicazioni della Corte tedesca queste spese sono necessarie e vanno calibrate - come ha sostenuto anche la Commissione europea nella Raccomandazione del 2008 e il Parlamento europeo nella Risoluzione dell’Ottobre 2009 - sulle reali necessità dei soggetti tenuto conto delle situazioni dei singoli paesi, dovendo essere costantemente “adeguate” rispetto al fine perseguito, quella tutela della human dignity che – ci spiega oggi la Corte tedesca – non coincide affatto con la mera sopravvivenza. Leggendo e valutando la “forza morale” di questa sentenza non può mancare uno sguardo sconsolato a questo paese e a questo governo che considera ancora un optional mantenere in vita i più bisognosi.

www.pratichesociali.org
Per ulteriori informazioni (in inglese):  www.bin-italia.org/UP/doc_istituz/cortetedesca.pdf


26-3-10